Si rende noto che, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 220 dell’ 11/12/2012 di riforma del condominio, a partire dal 18 giugno 2013 gli Amministratori di condomini sono tenuti ad affiggere sul luogo di accesso agli stessi una targa con l’indicazione delle proprie generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici.
In mancanza dell’amministratore, la targa dovrà riportare i dati della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’Amministratore.
Si invitano pertanto coloro che non avessero ancora provveduto, ad adempiere celermente agli obblighi di legge.
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