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Avviso di sospensione iter
Scadenza : 06/03/2017
Compilazione scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento / condensatori evaporativi
La Regione Lombardia, attraverso il recente aggiornamento della legge regionale 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, ha indicato ai Comuni l’obbligo di predisporre e curare il “registro delle Torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi”.
La DGR N° XI / 1986 del 23/07/2019 ha stabilito che, con il termine “Torre di raffreddamento” si indica ogni tipo di apparato evaporativo (torre di raffreddamento a circuito aperto, torre evaporativa a circuito chiuso, condensatore evaporativo, raffreddatore evaporativo, scrubber) utilizzato in impianti di climatizzazione di edifici (residenziali o ad uso produttivo), in processi industriali, in impianti frigoriferi o in sistemi di produzione energetica, caratterizzato dall’impiego di acqua con produzione di aerosol ed evaporazione del liquido.
E’ pertanto necessario che i proprietari o gestori di “Torri di raffreddamento” compilino e restituiscano ai Comuni le schede predisposte dalla Regione Lombardia, qui allegate.
In particolare, ogni nuova installazione delle torri di raffreddamento ad umido e dei condensatori evaporativi ed ogni cessazione permanente deve essere registrata entro novanta giorni (comma 3);
Si coglie l’occasione per richiamare all’attenzione le buone pratiche indicate dalle “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi” per una corretta gestione di tali impianti."
In particolare, il paragrafo “5.7. Gestione degli impianti di raffreddamento a torri evaporative o a condensatori evaporativi” identifica le attività a carico dei gestori per garantire il contenimento del rischio di legionella.
Richiamate le buone pratiche di manutenzione e di gestione, si ricorda che i gestori dell’impianto sono responsabili della tenuta dei seguenti documenti da mettere a disposizione del personale delle ATS durante i momenti di controllo:
Si informano tutti gli organizzatori di eventi e/o manifestazioni temporanee, comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, che entro il termine perentorio del giorno 31 ottobre di ogni anno devono fare pervenire apposita richiesta di calendarizzazione degli eventi che si svolgeranno sul territorio di Besana in Brianza nell' anno successivo, così come disposto dall' art. 75 del Regolamento per la disciplina del mercato istituzionale e del commercio in forma itinerante .
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