Registro delle Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)

Ultima modifica 23 maggio 2022

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 approvata dal Parlamento il 14 dicembre 2017, che disciplina il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.).

Che cosa sono le D.A.T.
Sono delle disposizioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà,  può esprimere - dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte - in merito all’accettazione o al rifiuto di determinati:
-  accertamenti diagnostici
-  scelte terapeutiche 
-  trattamenti sanitari.
 
Chi le può fare
Ogni persona che sia:
-  maggiorenne
-  capace di intendere e di volere.
Per poter presentare le D.A.T. presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Besana in Brianza è necessario essere residenti nel Comune stesso.

Che forma devono avere
Le D.A.T. devono essere redatte per:
• atto pubblico notarile
• o scrittura privata autenticata da un notaio
• oppure scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza del disponente stesso ai fini della registrazione in apposito registro cronologico, ove istituito.
Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Con le medesime forme le D.A.T. sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Designazione di un fiduciario
Il cittadino che redige le proprie D.A.T. può contestualmente designare una persona di sua fiducia (il "fiduciario"), maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della sua volontà qualora egli si trovasse nell'incapacità di confermare le proprie disposizioni consapevolmente, in relazione ai trattamenti proposti. L'accettazione  della  nomina  da  parte  del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle D.A.T.
Nel caso in cui le D.A.T. al momento della consegna al Comune  non contengano già la nomina di un fiduciario, il disponente può procedere alla sua nomina anche successivamente e  a sua volta il fiduciario dovrà accettare la nomina tramite atto scritto che viene allegato alle D.A.T (moduli “DAT– Nomina Fiduciario"  “DAT – Accettazione nomina fiduciario”).
Per la consegna della nomina, valgono le disposizioni di cui al DPR 445/2000 (sottoscrizione dell'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscrizione e presentazione unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori).
Al fiduciario viene consegnata una copia delle D.A.T.
Una persona nominata fiduciaria che non intendesse più svolgere questo compito, può rinunciare all'incarico con atto scritto comunicato al disponente; sarà cura del disponente informare l'Ufficio di Stato Civile dell'avvenuta rinuncia.
L’intestatario può in ogni momento revocare l’incarico di fiduciario con le stesse modalità previste per la  nomina  e senza obbligo di motivazione.
La D.A.T. possono  essere redatte anche senza la nomina di un fiduciario: in caso di necessità sarà il giudice tutelare a provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno.

Come si presentano le D.A.T.
Il cittadino residente nel Comune di  Besana in Brianza che desideri procedere all'iscrizione nel registro e al deposito delle D.A.T. presso il Comune, in ragione della delicatezza del documento e del suo contenuto, deve seguire questa procedura:

1. fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile in Via Roma n. 1:
tel. 0362.922021
e-mail: servizidemografici@comune.besanainbrianza.mb.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 - Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,45.

2. inserire la D.A.T., debitamente sottoscritta dal disponente, in una busta chiusa insieme ad una copia di un valido documento di identità del disponente stesso e, se nominato, del fiduciario. L'Ufficiale di Stato Civile del Comune, quindi, non partecipa alla redazione della D.A.T, né può fornire informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna - con particolare riguardo all’identità ed alla residenza del consegnante al Comune - e a riceverla.

3. presentarsi personalmente all'appuntamento, con documento d'identità valido e codice fiscale, per la consegna delle D.A.T. previa compilazione e firma di fronte all'Ufficiale del Comune dell’istanza per l’iscrizione al registro di deposito della D.A.T. (modulo “D.A.T. – istanza iscrizione registro”).

4. dopo le opportune verifiche, l'Ufficiale di Stato civile:
a) numera la busta chiusa che contiene la D.A.T.; il numero viene annotato in un registro cronologico e riportato su ciascuna delle dichiarazioni firmate dal disponente e dal fiduciario, se nominato;
b)  consegna la copia delle dichiarazioni con annotato il numero di registro assegnato;
c) archivia in una cassaforte la busta che contiene la DAT insieme alle dichiarazioni dell'intestatario e del fiduciario.

L'accesso al registro è permesso con domanda scritta da parte degli interessati legittimati in sede di presentazione delle D.A.T. (dichiarante e fiduciario), o da chi ne abbia il potere ai sensi di legge, nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

Normativa di riferimento
- Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"
- Circolare Ministero dell'Interno n. 1/2018.