Separazione e divorzio

Ultima modifica 19 luglio 2022

  • Cos'è: Dalla fine del 2014 è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile. Tali accordi sono equiparati ai provvedimenti emessi da un Giudice.
    In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale
    Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
    L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
    Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio
    - in assenza di figli; in assenza di figli minori; in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
    - che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
    - in presenza di figli minori;
    - di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
    - di figli maggiorenni non autosufficienti;
    che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).
    Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
    L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
    L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
    Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
    o NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (i figli comuni dei coniugi richiedenti).

    Inoltre
    L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
    Le fasi dell'accordo:
    • prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione ,agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi;
    • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio.
    • l’Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio , fisserà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo) – tale data potrà anche essere definita anche contestualmente al primo appuntamento;
    • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
    • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
    • La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
  • Chi può richiederlo: chi intende separarsi o divorziare. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: celebrazione del matrimonio, in forma civile o religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, residenza di uno dei coniugi
  • A chi è destinato: a chi intende divorziare o separasi dal coniuge.
  • Modalità di Attivazione: A domanda
  • Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso: Telefonando ai recapiti telefonici del Responsabile
  • Come si richiede: Presentandosi allo sportello, compilando la dichiarazione sostitutiva allegata
  • Tempi: Dalla dichiarazione alla conferma dell'accordo devono passare almeno 30 giorni.
  • Spese a carico dell'utente: € 16 da pagare al momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione o di divorzio.
  • Modalità per l'effettuazione dei pagamenti: in contanti allo sportello.
  • Dove rivolgersi: Presso l'ufficio di stato civile.
  • Documenti da presentare: carta d'identità, autodichairazione allegata, copia conforme all'originale della sentenza di separazione o della dichiarazione di separazione resa davanti all'ufficiale di stato civile.
  • Riferimenti legislativi (Normativa):
    • Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
      Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
      legge 6 maggio 2015, Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi
  • Moduli Collegati al Procedimento
    MDSC30 - Atto notorietà preliminare